Con la sentenza n. 8819 del 3 aprile scorso, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla natura degli oneri di gestione del sistema elettrico (“OGdS”). Le componenti tariffarie destinate alla copertura di costi sostenuti a fronte di attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, secondo il Collegio sarebbero assimilabili a “corrispettivi” e, pertanto, rilevanti ai fini dell’Iva.
La fattispecie oggetto del giudizio de quo ha ad oggetto l’impugnazione, da parte di una società operante nel settore del gioco legale, del silenzio-rifiuto formatosi in relazione all’istanza volta ad ottenere il rimborso dell’Iva assolta in relazione agli OGdS, ritenendo che gli stessi fossero stati illegittimamente inclusi nella base imponibile dell’Iva da cui era rimasta incisa, avendo la stessa limitazioni all’esercizio del diritto di detrazione, in ragione dell’attività svolta.
Il Collegio, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione della ricorrente a presentare l’istanza di rimborso, si è soffermato ampiamente anche sulla natura giuridica degli OGdS e sulla loro tassabilità ai fini Iva, ex art. 363 c.p.c., ritenendo la questione concreta di interesse generale anche in termini di incidenza sul gettito.
Secondo i Giudici, i predetti oneri rientrerebbero tra le “prestazioni economiche necessarie e indispensabili per l'erogazione del servizio”, direttamente correlati “alla prestazione contrattualizzata di acquisto dell'energia”, assimilabili, per struttura alla Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2), la cui natura privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad Iva ex art. 3, d.P.R. 633/1972.
La Suprema Corte, nella sentenza in commento, pur richiamando la sentenza delle Sezioni Unite nella sentenza 18 dicembre 2023, n. 35282, la quale escludeva la sussumibilità degli OGsD nella più ristretta categoria giuridica del tributo, significativamente, se ne discosta, tuttavia, nelle conclusioni. Quest’ultima, affermava, infatti, la “mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e del collegamento di detta prestazione alla spesa pubblica”, ponendosi nel solco della giurisprudenza comunitaria e interna, secondo cui l’elemento determinante per accertare la sussistenza del collegamento diretto tra l’onere tributario diverso dall’Iva e la prestazione è l’identità del fatto generatore dell’imposta sul valore aggiunto e quello del prelievo nonché il nesso di corrispettività delle prestazioni.
A parere di chi scrive, con riguardo agli OGsD, appare non sussistente né l’identità del fatto generatore degli OGSE con quello dell’imposta né il nesso di sinallagmaticità tra gli OGSE e le forniture energetiche.
Diversi sono gli argomenti a sostegno della predetta tesi: avanti tutto, per disposizione normativa dell’art. 39, terzo comma, d.l. 22/06/2012, n. 83, gli oneri sono ad esclusivo carico dei clienti finali; la gestione del recupero degli oneri non è lasciato alla libera autonomia privata, bensì sono stati specifici meccanismi di reintegro degli stessi in caso di insolvenza degli utenti finali, come previsto da diverse delibere di ARERA.
Ulteriori elementi nel senso dell’esclusione degli OGsD dalla base imponibile Iva, sarebbero ravvisabili nella determinazione della misura degli stessi non parametrata al consumo energetico, bensì determinata autoritativamente dall’ARERA e nel fatto che gli stessi oneri sono dovuti anche in assenza di consumo di energia elettrica.
Sotto altro profilo, ponendo mente alle modalità di versamento degli OGsD, si potrebbe rilevare anche il fatto che il fornitore, concretamente, anticipa, in nome e per conto dell’utente finale, soggetto effettivamente inciso, gli OGsD. Tali anticipazioni, sotto il profilo tributario non rileverebbe ai fini della determinazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 15, d.P.R. 633/1972.
In sintesi, le conclusioni della sentenza in rassegna, che afferma la natura “eminentemente privatistica e la […] inerenza a rapporti giuridici di marca contrattuale” degli OGsD, da includere nella base imponibile Iva, non sembra superare le molteplici argomentazioni a sostegno della opposta tesi della non imponibilità degli oneri condivisa anche da diverse pronunce di merito (ex multis, Corte di Giustizia Tributaria, Secondo grado, Lombardia, sez. XXI, 11/05/2023, n. 1662).
Si auspica, pertanto, un intervento chiarificatore da parte del Legislatore per eliminare ogni incertezza in subiecta materia.