Come è noto, a far tempo dal 17 dicembre 2023, l’art. 4-quater, d.l. 145/2023 dispone che le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica dirette a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ex articolo 10, primo comma, numero 18), d.P.R. 633/1972, “solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica”
Con la novella normativa, il Legislatore ha recepito il noto principio di carattere generale posto dall'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della Direttiva Iva, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui l’esenzione dei trattamenti sanitari è subordinata all’esclusivo perseguimento di finalità di carattere terapeutico delle prestazioni rese.
L’Ufficio, nel documento di prassi del giugno scorso, afferma che il citato art. 4-quater, d.l. 145/2023 è finalizzato a individuare quali sono i “mezzi di prova” idonei a dimostrare la finalità terapeutica, con riguardo alle prestazioni rese successivamente all’entrata in vigore della norma (17 dicembre 2023), ossia “apposite attestazioni mediche”.
La risoluzione fa chiarezza su questioni oggetto di discussione tra gli operatori del settore, fornendo indicazioni sul momento del rilascio, su quale sia il loro contenuto necessario nonché individuando i soggetti deputati a rilasciare le predette attestazioni, lasciando, tuttavia, aperti alcuni interrogativi.
Con riguardo al profilo oggettivo, la attestazione deve essere rilasciata in epoca antecedente all’effettuazione della prestazione di medicina/chirurgia estetica e da essa deve emergere il collegamento tra la patologia la prestazione, quale rimedio terapeutico e/o diagnostico raccomandato.
Con riguardo al profilo soggettivo, secondo l’Ufficio, in assenza di specifiche indicazioni, l’attestazione, può essere rilasciata “da qualunque medico, compreso il medico che effettua la prestazione di medicina o chirurgia estetica”.
A tale ultimo proposito, parrebbe che l’attestazione possa essere redatta esclusivamente da medici (financo da colui che eroga la prestazione di carattere estetico), escludendo, in via implicita, la validità delle attestazioni rilasciate da altri operatori sanitari, tra cui, ad esempio, gli psicologi.
Una siffatta lettura, tuttavia, non pare corretta, siccome contrastante con i principi espressi dal giudice unionale, e richiamati dalla stessa prassi dell’Agenzia delle entrate, secondo cui “i problemi di salute affrontati dalle operazioni esenti in base all'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva IVA possono essere di ordine psicologico” (sentenza, 06/11/2003, Dornier, C-45/01, Racc. pag. I-12911, punto 50; sentenza 27/04/ 2006, Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen, C-443/04 e C-444/04, Racc. pag. I-3617, punti 16 e 24) e, come tali, “certificabili” anche dagli psicologi. La professione di questi ultimi, infatti, per definizione normativa, comprende l’utilizzo di “strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona” (art. 1, l. 56/1989).
In sintesi, sebbene la risoluzione in esame fornisca importanti precisazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 4-quater citato (chiarendo, in particolare, che la attestazione della finalità terapeutica possa provenire dallo stesso chirurgo estetico che effettua la prestazione in esenzione), rimangono ancora questioni irrisolte, che meritano di essere meglio chiarite.