Introduzione
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2025, la Legge 30 luglio 2025, n. 108 ha convertito con modificazioni il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”. Si tratta di un provvedimento complesso, composto da ventuno articoli, di cui 5 aggiunti in sede di conversione, che prevedono varie novità: dalla gestione delle perdite nelle operazioni straordinarie, al rafforzamento delle garanzie nei controlli fiscali, fino all’introduzione di nuovi regimi di ravvedimento e definizione agevolata. Di seguito una panoramica delle novità apportate in sede di conversione.
Le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 108/2025
Articolo 1 - Modifiche al TUIR
All’articolo 1 del decreto, che si articola nei primi nove commi, spicca una disposizione di interpretazione autentica relativa alla qualificazione dei redditi derivanti dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di diritti reali di godimento su immobili. Il legislatore ha chiarito che tali corrispettivi, quando il soggetto disponente conserva comunque un diritto reale sull’immobile, devono essere ricondotti alla categoria dei redditi diversi e tassati ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR. Diversamente, nel caso in cui il disponente si privi integralmente di ogni diritto reale, l’entrata assume natura di plusvalenza e viene tassata ai sensi delle lettere b) e b-bis dello stesso articolo, alle condizioni ivi previste.
Un’altra innovazione significativa riguarda l’addizionale IRPEF sui compensi variabili: la legge di conversione ha limitato l’applicazione di tale regime ai soli dirigenti di intermediari finanziari e di società di partecipazione finanziaria, con decorrenza dall’anno d’imposta 2025 (articolo 1-bis, introdotto in sede referente).
Restano invece confermati alcuni interventi già contenuti nel decreto-legge originario. In particolare, è stato chiarito che l’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta, rilevante ai fini IRPEF, IRES e IRAP, si applica soltanto ai pagamenti effettuati in Italia, escludendo quindi quelli sostenuti all’estero. Inoltre, gli interessi e gli altri proventi finanziari conseguiti nell’ambito di attività professionali sono stati espressamente ricondotti ai redditi di capitale, mentre le plusvalenze e le minusvalenze relative alla cessione onerosa di partecipazioni in associazioni o società professionali rientrano tra i redditi diversi. È stato infine previsto che le operazioni straordinarie connesse all’esercizio associato di attività professionali, così come la successiva cessione delle partecipazioni ricevute, non possano essere considerate come condotte elusive o abusive.
Art. 2 – Perdite fiscali
Con l’art 2 della legge di conversione, è stato inserito il nuovo comma 5-bis all’art. 176 TUIR, che estende ai conferimenti d’azienda le limitazioni già previste per fusioni e scissioni. Da ora in avanti, le perdite, le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze ACE possono essere trasferite alla società conferitaria solo se l’impresa conferente dimostra una reale operatività, misurata sulla base dei ricavi e delle spese per lavoro dipendente sostenuti nell’anno precedente.
Il tetto massimo di perdite riportabili è ancorato al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, oppure – se si opta per la perizia giurata – al valore economico della società, ridotto però del doppio dei conferimenti e versamenti effettuati nei due anni precedenti. Questa riduzione serve a evitare “gonfiaggi” patrimoniali creati artificialmente poco prima del conferimento, con l’unico scopo di eludere i limiti di legge. La norma colpisce soprattutto le cosiddette bare fiscali, ossia società senza attività ma con perdite rilevanti, che in passato venivano utilizzate per sterilizzare imponibili di altre imprese operative.
Art 6-bis - Esenzione IMU per immobili destinati ad attività sportive non commerciali
Con l’emendamento 6.02, in sede di conversione, è stato introdotto nel decreto l’articolo 6-bis, che stabilisce una rilevante agevolazione in materia di fiscalità locale: l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività sportive. La norma è espressamente limitata agli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali e impiegati senza alcuna finalità lucrativa.
Si tratta di un intervento che rafforza il sostegno al settore dello sport dilettantistico, già oggetto in passato di numerose misure di favore, riconoscendo la funzione sociale, educativa e aggregativa svolta da associazioni e società sportive senza scopo di lucro. L’esenzione risponde all’esigenza di ridurre il peso del prelievo locale su strutture spesso gestite con risorse limitate e destinate a promuovere attività di interesse collettivo.
La norma prevede inoltre che i Comuni, nelle more dell’applicazione definitiva, siano tenuti a determinare e pubblicare i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in regime concorrenziale sul territorio di riferimento, così da individuare correttamente le condizioni per l’esenzione. Fino all’adozione di tali parametri, è stata introdotta una disciplina transitoria che consente comunque di fruire del beneficio, garantendo continuità agli enti che già operano in questo settore.
Articolo 9, comma 1 – Modifiche al meccanismo di inversione contabile per le agenzie di lavoro (art. 9 DL 84/2025)
L’emendamento 9.1 ha modificato il comma 1 dell’articolo 9 del DL 84/2025, estendendo il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi rese dalle agenzie di somministrazione di lavoro. La norma prevede che l’imposta sul valore aggiunto sia assolta dal committente in luogo del prestatore, ferma restando la necessità dell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea ai sensi della direttiva IVA.
Articolo 10, comma 2 – Disposizioni in materia di split payment (art. 10 DL 84/2025)
In sede di conversione l’emendamento 10.2 ha modificato il comma 2 dell’articolo 10 del DL 84/2025, escludendo dall’applicazione del meccanismo dello split payment le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB che non appartengono al settore pubblico. La misura ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2025 e mira a ridurre l’impatto finanziario per le imprese quotate, mantenendo al contempo le garanzie di contrasto all’evasione IVA.
Articolo 12-bis – Interpretazione autentica in materia di definizione agevolata (nuovo art. 12-bis DL 84/2025)
Con l’emendamento 12.03 è stato aggiunto l’articolo 12-bis al DL 84/2025. La disposizione, di interpretazione autentica, chiarisce l’ambito oggettivo e soggettivo della definizione agevolata delle controversie tributarie, specificando che il perfezionamento della procedura e l’estinzione del processo tributario avvengono già con il pagamento della prima rata, indipendentemente dal saldo delle successive. Questo significa che l’effetto deflattivo sul contenzioso si produce al momento dell’adesione concreta, senza attendere l’esito integrale del piano di pagamento. La norma si applica anche ai giudizi ancora pendenti, garantendo maggiore certezza ai contribuenti che hanno aderito.
Articolo 12-ter – Imposta sostitutiva per annualità accertabili dei soggetti aderenti al concordato preventivo biennale (nuovo art. 12-ter DL 84/2025)
Una delle novità più attese riguarda il nuovo ravvedimento speciale (art. 12-ter). Possono accedervi i contribuenti soggetti a ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il 2025-2026. In pratica, si consente di “sanare” alcune annualità passate con il pagamento di un’imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra il reddito dichiarato e quello incrementato in base al livello di affidabilità.
Le percentuali di incremento sono progressive: dal 5% per punteggi ISA pari a 10, fino al 50% per punteggi inferiori a 3. Per le annualità 2019, 2022 e 2023 sono previste aliquote sostitutive del 10%, 12% e 15%, mentre l’aliquota IRAP è fissata al 3,9%. Per gli anni 2020 e 2021 le imposte sono ridotte del 30% in considerazione della crisi economica legata alla pandemia.
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (1° gennaio – 15 marzo 2026) oppure in dieci rate mensili con decorrenza dal 15 marzo, con applicazione degli interessi. L’adesione al ravvedimento preclude nuovi accertamenti e azioni penali tributarie, salvo specifici casi di decadenza, mancata veridicità delle dichiarazioni o interruzione dei pagamenti rateali.
Articolo 13-bis – Obbligo di motivazione per atti di accesso e PVC (nuovo art. 13-bis DL 84/2025)
Un altro punto qualificante è la riforma degli accessi fiscali. L’articolo 13-bis ha introdotto un obbligo di motivazione rafforzata per i verificatori. Negli atti autorizzativi e nei processi verbali deve essere riportata in maniera chiara e circostanziata la ragione che giustifica l’accesso nei locali dell’impresa. Non si tratta di una mera formalità: la mancanza di motivazione rende nullo l’atto stesso.
La modifica recepisce l’art. 8 della CEDU e le indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza n. 33617/2025), che ha ribadito il diritto al domicilio professionale come parte integrante della vita privata e familiare. Con questa norma, quindi, i contribuenti dispongono di una tutela più forte contro controlli invasivi e immotivati.
Conclusioni
La legge 30 luglio 2025, n. 108, ha inciso in maniera rilevante sul contenuto originario del decreto-legge 84/2025, introducendo articoli aggiuntivi e modifiche che ampliano l’ambito del provvedimento. Le novità spaziano dall’interpretazione autentica in materia di redditi e definizioni agevolate, all’esenzione IMU per immobili sportivi, dalla proroga di termini dichiarativi all’istituzione di un’imposta sostitutiva per soggetti aderenti al concordato preventivo, fino al rafforzamento delle garanzie procedimentali mediante l’obbligo di motivazione degli atti ispettivi.
Il Dl Fiscale 2025, come convertito, rappresenta un intervento organico e multiforme che coniuga esigenze di gettito, chiarimenti interpretativi e nuove misure di tutela del contribuente, segnando un passaggio significativo nell’evoluzione della legislazione tributaria.